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“E’ agente e rappresentante di commercio colui che è incaricato stabilmente da una o più imprese di promuovere in una o più zone determinate, le vendite attraverso l’acquisizione di ordini di acquisto.”. INFORMAZIONI GENERALI Il Decreto Legislativo n.59,del 26 marzo 2010, entrato in vigore l’8 maggio 2010 ha soppresso il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. In applicazione dell’art. 49, comma 4 bis, della Legge 30 Luglio 2010, n. 122, a far data dal 31 Luglio 2010, per esercitare l'attività di agente o di rappresentante di commercio, l'impresa deve presentare telematicamente, allegandola a COMUNICA, la Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) debitamente compilata e sottoscritta, corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti professionali e morali richiesti dalla precedente legge 204/1985, così come modificati dal Decreto Legislativo 59/2010, e dall'attestazione del versamento di € 168,00 (CC.GG) sul c.c.p. n. 8003 intestato alla Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara Tasse Concessioni gorvenative (Causale: SCIA agente e rappresentante di commercio c/o la CCIAA di Latina ). Nella SCIA gli interessati devono dichiarare:
Persona fisica: di possedere i requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa); di possedere uno dei requisiti professionali previsti dalle norme (sentire l’ufficio agenti e rappresentanti). Persona giuridica: La Società deve avere, nell’atto costitutivo, un oggetto sociale che preveda lo svolgimento dell’ attività di agente e rappresentante di commercio. Nella SCIA il/i legale/i rappresentante/i deve/ono dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali e morali (come per le persone fisiche).Nel caso di più legali rappresentanti dovrà essere unito alla SCIA, per ognuno, l’allegato agenti. Aggiunta di attività per persona fisica e giuridica: Le persone fisiche e giuridiche già iscritte nel Registro delle imprese per altre attività, per l’aggiunta di attività previste dagli artt.73 (mediatore) e 74 (agente e rappresentante di commercio) del D.Lgs.vo 26 marzo 2010, n.59, devono presentare la SCIA al Registro delle Imprese con l’apposita modulistica. Sostituzione o aggiunta di legali rappresentanti:
Per la sostituzione o aggiunta di legale rappresentante, unitamente al modello S2 del Registro imprese dovrà essere presentato il modello “allegato agenti”. Stampa modello SCIA di persona fisica e giuridica
STAMPA ALLEGATO AGENTI Se la Società ha più di un legale rappresentante unire alle domande SCIA rispettivamente l’allegato AGENTI per ogni ulteriore amministratore. NOTA La S.C.I.A. deve essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica e la data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione della S.C.I.A. al Registro delle Imprese. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà necessarie per attestare il possesso dei requisiti previsti dalle normative di settore e deve essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica (di iscrizione o variazione) al Registro delle Imprese. PER SAPERNE DI PIÙ
Camera di Commercio I.A.A. Via Umberto I, 80 – LATINA Annamaria Comito Tel.0773/672228 annamria.comito@lt.camcom.it Primo Marzolla Tel.0773/672229 primo.marzolla@lt.camcom.it Fax 0773/672227
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