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Diritto Annuale

-Diritto annuale 2009: Nuove indicazioni sugli arrotondamenti

Come è noto tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle imprese pagheranno un importo commisurato al fatturato ai fini IRAP realizzato nell’anno precedente, mentre le imprese iscritte e/o annotate nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese saranno tenute a versare un importo in misura fissa.
Di seguito tutte le informazioni utili per il pagamento e i relativi obblighi.

Diritto annuale

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con  decreto del 30 aprile 2009, pubblicato in data 19 maggio 2009 sulla G.U. n.114 (entrato in vigore in data 20 maggio 2009), ha determinato gli importi del diritto annuale da applicare alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, per l'anno 2009 a favore delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580 come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il 16 giugno è il termine ultimo per il pagamento del diritto annuo.

Termini per il pagamento

Il Diritto Annuale deve essere pagato entro il 16 giugno 2009 (termine previsto per la corresponsione del primo acconto delle imposte sui redditi). Ai pagamenti effettuati oltre tale termine ma entro il 16 luglio 2009 deve essere corrisposta anche la maggiorazione dello 0,40% (la maggiorazione, da non arrotondare, deve essere corrisposta anche in ipotesi di compensazione di crediti) . Il pagamento va eseguito in unica soluzione tramite Modello F24 telematico, preferibilmente in occasione del pagamento di altre imposte, e può essere altresì compensato con eventuali crediti di imposta.
Si rammenta che, nei casi di tardivo od omesso versamento, verrà applicata una sanzione amministrativa variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, oltre al blocco del rilascio di certificati camerali.

Esempio di compilazione Mod.F24

Si ricorda che l'unico elemento che consente l'esatta attribuzione del pagamento effettuato alla ditta è il codice fiscale, pertanto si prega di compilarlo con attenzione, confrontandolo con quello presente negli archivi camerali (visura Registro Imprese) e provvedere alla correzione qualora dovesse essere costatata una difformità.

1. Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale e non la partita IVA (della Società o della Ditta Individuale), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;

2. Indicare nella sezione del modello di versamento "Sezione ICI ed altri tributi locali " nello spazio riservato al "Codice ente"- la sigla automobilistica della provincia della camera di commercio destinataria del versamento (per Latina= LT);

3. Indicare nelle apposite colonne il codice del tributo 3850 e l'anno cui si riferisce il versamento;

4. Indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati".

N.B. Se sono dovuti diritti a diverse camere di commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna camera e i relativi codici di riferimento sopra richiesti.

Soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale 2009

Tutte le imprese attive/inattive iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, anche se poste in liquidazione. Il diritto è fisso e non frazionabile, pertanto anche un solo giorno di iscrizione nell'anno 2009 comporta il pagamento dell'intero tributo.

Il diritto è dovuto per la sede legale e per ogni unità locale (1), alla/e Camera/e di Commercio di ubicazione.

In caso di trasferimento da una provincia ad un'altra o di trasformazione societaria si paga il diritto per la situazione esistente al 1° gennaio.

Le imprese individuali, a seconda che siano iscritte nella sezione speciale o ordinaria del Registro Imprese, pagheranno un importo differenziato, come da tabella

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria sono tenute al pagamento di un diritto commisurato al fatturato dichiarato nell'anno 2008, come da tabella di scaglioni di fatturato suddetto.
Per le imprese di nuova iscrizione che hanno versato un importo divergente rispetto a quanto statuito dal decreto, provvederanno, entro il termine previsto per il pagamento del diritto annuo, a versare a mezzo F24 l’eventuale integrazione o compensare l’importo eccedente.

(1) E' unità locale l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, in genere ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una fase intermedia, quali ad esempio: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici, negozi, filiali, agenzie ecc.

(2) Il fatturato, la cui definizione è prevista dall'art.1, comma 1, lettera f) del DM 11 maggio 2001, n.359, - si ricava dal nuovo modello IRAP 2008- come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n.19320 del 3 marzo 2009. Con la medesima nota, sono state apportate modifiche sulle modalità di arrotondamento nell’ambito della determinazione dell’importo da versare, soprattutto in presenza di Unità Locali; allo scopo di rendere più agevole tale computo si invita a visionare gli esempi pratici allegati alla nota suddetta.
       Soggetti   e  Modello IRAP 2009
1.    Società di capitali    Quadro IC Sezione I: Rigo IC1+ Rigo IC5
2.    Banche ed altri sogg finanziari    Quadro IC Sezione II: Rigo IC15 + Rigo IC18
3.    Società di capitali la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle creditizie o finanziarie    Quadro IC- Sezione I: Rigo IC1 + Rigo IC5 + Rigo IC15 della Sezione II
4.    Imprese di assicurazione (per il calcolo del fatturato devono far riferimento alla somma dei premi e altri proventi tecnici, e precisamente devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 eII.4 del conto economico, come da Reg. Isvap 4 aprile 2008, n. 22)    Quadro IC – Sezione III
5.    Persone fisiche esercenti attività commerciali che non hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997)    Quadro IQ – Sezione I: Rigo IQ1 depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore
6.    Persone fisiche esercenti attività commerciali che hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997)    Quadro IQ –Sezione II: Rigo IQ13+Rigo IQ17
7.    Società di persone commerciali che non hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997)    Quadro IP – Sezione i: Rigo IP1 depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore
8.    Società di persone esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997)    Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13+ Rigo IP17
9.    Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997)    Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13 + Rigo IP17 + Rigo IP 18
10.    Imprese in regime forfetario    Quadro IP – Sezione III: Rigo IP41
11.    Società di persone in regime forfetario    Quadro IP – Sezione III: Rigo IP47
12.    Società di persone esercenti attività agricola    Quadro IP – Sezione IV: Rigo IP52

Diritto annuale per le imprese esercenti attivtà di distribuzione di carburanti

Con legge n. 99 del 23 luglio 2009 all’art. 44 è previsto che per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, limitatamente al versamento del diritto annuale per l’anno 2009, il fatturato, relativo al periodo d’imposta 2008, di cui all’art. 1, comma1, lettera f) numero 4) del decreto 11 maggio 2001, n. 359 deve essere inteso al netto delle accise.

Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 possono, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compensare le somme versate in eccedenza, entro il termine di pagamento dello stesso diritto relativo all’anno successivo.

Nel caso in cui tali imprese non si avvalgono di tale facoltà le stesse possono, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 dello stesso decreto n. 359/2001, presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, alla competente Camera di Commercio, richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussitenza dell’obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

Soggetti non tenuti al pagamento del diritto annuale 2009

Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2008 (salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività);

Le Imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno 2008 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio 2009;

Le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2008 e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2009;

Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs 472/97 prevede l'istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare spontaneamente, ove non vi sia stata prima costatazione ed entro determinati limiti di tempo, violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione.

Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione si parla di ravvedimento "breve" con una sanzione pari ad 1/8 dei minimi previsti*, se invece si vuole regolarizzare entro un anno dalla violazione si parla di ravvedimento "lungo" con una sanzione pari ad 1/5 dei minimi edittali*.
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n.3567/c del 16/10/03 ha stabilito che si può applicare il ravvedimento operoso anche nei casi di omesso o tardato versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. L'Ufficio Diritto Annuale (6° piano) fornirà a chi volesse regolarizzare tali pagamenti le indicazioni necessarie.

- 2008 il minimo è il 30%- pertanto la sanzione per ravvedimento breve è il 3,75% mentre per ravvedimento lungo è il 6%.

Si ricorda che il 16 giugno 2009 è l’ultimo giorno per avvalersi del ravvedimento operoso relativo al pagamento del diritto annuale 2008.

Rimborsi per diritto annuale

Il Decreto 11 maggio 2001 stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza, è possibile fare istanza di rimborso alla competente camera di commercio allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

Sanzioni

Si rammenta che in caso di versamento tardato, omesso e/o insufficiente saranno applicate sanzioni amministrative da un minimo del 10% ad un massimo del 100%.

Versamenti tardivi: i versamenti eseguiti entro i 30gg successivi alla scadenza omettendo la maggiorazione dello 0,40% oppure senza ravvedimento breve (3,75%). Sanzione fissa del 10%.
Versamenti omessi: tutti i versamenti non eseguiti, incompleti o con un ritardo superiore ai 30gg (sanzione variabile dal 30 al 100%).

N.B.: i versamenti incompleti saranno sanzionati diversamente a seconda del periodo in cui il primo versamento è stato eseguito.
Pertanto se il pagamento originario è stato fatto entro il 16 giugno la sanzione verrà applicata solo sul pagamento omesso, mentre se il pagamento originario è eseguito dopo tale data la sanzione base sarà applicata sull'intero importo dovuto mentre gli aggravanti sull'importo omesso.

CCIAA di Latina
Via Umberto I n.80
Ufficio Diritto Annuale - 6° Piano
Tel. 0773/672267-672260

Fax: 0773672274
E-mail:  dirittoannuo@lt.camcom.it 

[:pdf:] INFORMATIVA SEZIONE SPECIALE 2009 [:new:] 

[:pdf:] INFORMATIVA SEZIONE ORDINARIA 2009 [:new:]

[:zip:] REGOLAMENTO SANZIONI DIRITTO ANNUALE

[:pdf:] MODELLO PER RIMBORSO
[:zip:] MODELLO PER RICHIESTA CAMBIO ANNO


[:zip:] DIRITTO ANNUALE 2001
[:zip:] DIRITTO ANNUALE 2002
[:zip:] DIRITTO ANNUALE 2003
[:zip:] DIRITTO ANNUALE 2004
[:zip:] DIRITTO ANNUALE 2005
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[:pdf:] DIRITTO ANNUALE 2008
[:pdf:] DIRITTO ANNUALE 2009 [:new:]
[:pdf:] CALCOLO DIRITTO ANNUALE 2009 [:new:]

 

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