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Proroga al 6 luglio 2011 per le persone fisiche e solo per i soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore. Come è noto, il versamento del diritto annuale deve essere eseguito entro i termini previsti per il pagamento del primo acconto delle imposte. Quest'anno con l'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011 è stato prorogato il termine suddetto per l'anno 2011 per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore"", pertanto, esclusivamente per i soggetti summenzionati, la scadenza del 16 giugno 2011 è stata prorogata al 6 luglio 2011; dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 essi possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tutte le imprese attive/inattive iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), anche se poste in liquidazione, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio competente per Provincia. Il diritto è fisso e non frazionabile, pertanto, anche un solo giorno di iscrizione nell'anno comporta il pagamento dell'intero tributo. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, ha determinato, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il diritto annuale da versare alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte e/o annotate nel Registro delle Imprese ed al REA per l’anno 2011. Quest’anno vi sono importanti novità: L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale non solo tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese ma anche i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Lo stesso articolo 18 afferma che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.  
 ARROTONDAMENTI
Va evidenziato che il Ministero suddetto, con nota n.19230 del 3 marzo 2009, ha chiarito le modalità di arrotondamento nell’ambito della determinazione dell’importo da versare, soprattutto in presenza di Unità Locali, nella quale sono stati evidenziati anche degli esempi pratici. Nella stessa comunicazione, a seguito della modifica del modello della dichiarazione IRAP, sono stati indicati, inoltre, i righi dai quali estrarre il volume di fatturato in base alle varie figure giuridiche. SOGGETTI ISCRITTI SOLO AL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE AMMINISTRATIVE (REA) Sono state predisposte le informative che saranno indirizzate alle sedi legali dei soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale ed anche, a partire da quest’anno, ai soggetti “only REA” i quali, come sopra accennato, dovranno corrispondere un importo, seppur minimo, entro le medesime scadenze degli altri soggetti. - Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per il 2011, entro i termini previsti dall’art. 2 del DL 15 aprile 2002, n. 63 e s.m.i. (di norma 16 giugno 2011) oppure maggiorando l’importo con lo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo, entro trenta giorni dal suddetto termine (16 luglio 2011); tale maggiorazione, versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, va applicata anche in ipotesi di compensazione di crediti.
Entro il medesimo termine (un anno dalla violazione di norma entro il 16 giugno 2012), è possibile sanare le eventuali irregolarità riferite all’annualità 2011 mediante l’istituto del ravvedimento operoso, utilizzando l’aliquota del 6% nel caso di ravvedimento lungo e del 3.75% nel caso di ravvedimento breve. (Il ravvedimento per diritto annuale non è rientrato nella modifica attuata dal “decreto anticrisi” infatti: Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 20 dicembre 2009 ha chiarito che la modifica disposta dal comma 5 dell’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 non abbia un automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 6 del decreto n.54/2005, il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili. L'art. 13 del D.Lgs 472/97 prevede l'istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare spontaneamente, ove non vi sia stata prima costatazione ed entro determinati limiti di tempo, violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione.
Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione si parla di ravvedimento "breve" con una sanzione pari ad 1/8 dei minimi previsti*, se invece si vuole regolarizzare entro un anno dalla violazione si parla di ravvedimento "lungo" con una sanzione pari ad 1/5 dei minimi edittali. *il minimo è il 30%- pertanto la sanzione per ravvedimento breve è il 3,75% mentre per ravvedimento lungo è il 6%* In caso di versamenti incompleti il ravvedimento dovrà essere calcolato diversamente a seconda del periodo in cui il primo versamento è stato eseguito. Infatti se il pagamento originario è stato fatto entro il 16 giugno, la sanzione dovrà essere conputata solo sul pagamento omesso, mentre se il versamento originario è eseguito dopo tale data la sanzione base sarà applicata sull'intero importo dovuto. I codici tributo sono: 3850 per il diritto annuale 3851 per gli interessi legali 3852 per la sanzione ridotta Il codice ente locale per Latina è LT L’anno di riferimento da indicare è l’anno da regolarizzare. In caso di ravvedimento, oltre al tributo dovuto e alle sanzioni, il contribuente deve pagare l'interesse legale applicanzo le seguenti aliquote: - dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 3% - dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 1% - dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 1,5%. - dal 1° gennaio 2012 il tasso di interesse da applicare è al 2,5% Nelle informative qualora siano presenti anomalie nei pagamenti precedenti (dal 2001 al 2009 per tutte le imprese, dal 2001 al 2010 per le sole imprese individuali) è stata indicata una segnalazione di irregolarità, l’ufficio Diritto Annuale è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti in merito.
 
 Il fatturato, la cui definizione è prevista dall'art.1, comma 1, lettera f) del DM 11 maggio 2001, n.359, - si ricava dal nuovo modello IRAP - come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n.19320 del 3 marzo 2009. Con la medesima nota, sono state apportate modifiche sulle modalità di arrotondamento nell’ambito della determinazione dell’importo da versare, soprattutto in presenza di Unità Locali; allo scopo di rendere più agevole tale computo si invita a visionare gli esempi pratici allegati alla nota suddetta.
 Guida alla lettura della cartella di pagamento La cartella di pagamento viene emessa dall'Agente della Riscossione, ovvero da una società del gruppo Equitalia s.p.a. Viene inviata al titolare dell'impresa individuale all'indirizzo della sua residenza anagrafica, e alle società all'indirizzo della sede legale. Per le società di persone può anche essere notificata a tutti i soci (esclusi accomandanti nelle sas), oltre al liquidatore; l’obbligazione è solidale ma il pagamento da parte di un solo coobbligato fa automaticamente “annullare” le cartelle degli altri debitori in solido. Nella prima pagina: - 1.in alto si trova la copia a ricalco del verbale di notifica: a partire dalla data indicata in tale verbale, il contribuente ha 60 giorni di tempo per procedere al pagamento delle somme indicate. (Per le cartelle notificate tramite posta, la data potrebbe essere indicata sulla busta).
- 2.l'intestazione della cartella, con l’indicazione dei dati anagrafici del contribuente (comprensivi del codice fiscale) e la somma degli importi iscritti a ruolo e dei rispettivi Enti Creditori.
- 3.nel riquadro al centro è scritto il numero della cartella esattoriale. Qualora sia stata emessa anche la cartella ad un coobbligato si troverà l’indicazione alla fine del numero progressivo per ogni cobbligato (esempio la cartella della sede n. 0571111111/00, cartella del coobbligato n.ro 1 0571111111/01, cartella del coobbligato n. 2 0571111111/02 e così via) in questo caso il pagamento di una cartella estingue quella dei coobbligati.
- 4.subito dopo sullaè indicato qual è l'Agente della Riscossione (ambito provinciale) a cui è stato affidato l'incarico di esigere le somme dovute, per Latina Gerit spa ambito 057.
A seguito della riforma del sistema di riscossione coattiva (DD.LLvi n. 37, 46 e 112 del 1999), l'Agente della Riscossione competente è quello della provincia in cui - negli archivi dell'Anagrafe Tributaria - si trova la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la sede principale dell'impresa societaria. Inoltre viene emessa un'unica cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui oltre al diritto annuale possono essere presenti somme dovute ad altri Enti impositori (esempio INPS, COMUNE, AGENZIA ENTRATE). L'agente della riscossione competente per oltre l'80% dei nominativi iscritti a ruolo dalla CCIAA di Latina è EQUITALIA GERIT S.p.A., via Diaz, 16 Latina Seguono due sezioni che indicano più analiticamente le somme dovute e le relative motivazioni: il "Dettaglio degli addebiti" e i "Dati a uso degli uffici”. Nel "Dettaglio degli addebiti" è presente un riquadro per ogni Ente impositore (es. Camera di Commercio di Latina, Ufficio Diritto Annuale) con la successiva indicazione delle motivazioni della sanzione e conseguente iscrizione a ruolo nonché del numero REA identificativo dell’impresa morosa. Seguono i singoli tributi iscritti a ruolo, i cui codici si possono consultare con più dettaglio nella sezione "Dati a uso degli uffici": il codice 961 si riferisce al diritto annuale da pagare, il codice 962 alla sanzione per omesso o tardivo versamento (dal 2001 in poi) il codice 992 agli interessi legali sulle somme non versate entro i termini di legge ed è calcolato dalla scadenza dell'annualità di riferimento alla data di effettivo versamento, oppure fino alla data di emissione dei ruoli all'Agente della Riscossione se trattasi di importi ancora non regolarizzati. Se sono presenti righe con i codici tributo 5062, 5063, 5064, 5065, 5076, queste non si riferiscono al diritto annuale, bensì all'Ufficio Sanzioni (ex-UPICA) della Camera di Commercio. Infine vi sono le istruzioni per il pagamento totale, parziale oppure rateale, nonché informazioni su come e quando ricorrere. L’Ufficio del Diritto Annuale è a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni 6° piano della sede in Via Umberto I n. 80 Fax 0773672274 Tel. 0773672260/67 e-mail: dirittoannuo@lt.camcom.it INFORMATIVA SEZIONE ORDINARIA 2011 INFORMATIVA SEZIONE ORDINARIA 2011 CON ANOMALIE INFORMATIVA SEZIONE SPECIALE 2011 INFORMATIVA SEZIONE SPECIALE 2011 CON ANOMALIE INFORMATIVA SOGGETTI ONLY REA 2011 REGOLAMENTO SANZIONI DIRITTO ANNUALE MODELLO PER RIMBORSO MODELLO PER RICHIESTA CAMBIO ANNO DIRITTO ANNUALE 2001 DIRITTO ANNUALE 2002 DIRITTO ANNUALE 2003 DIRITTO ANNUALE 2004 DIRITTO ANNUALE 2005 DIRITTO ANNUALE 2006 DIRITTO ANNUALE 2007 DIRITTO ANNUALE 2008 DIRITTO ANNUALE 2009 SCHEMA DIRITTO ANNUALE 2010 ![[:new:]](pic/ico/new.gif) CALCOLO DIRITTO ANNUALE 2009 ![[:new:]](pic/ico/new.gif) CALCOLO DIRITTO ANNUALE 2010 ![[:new:]](pic/ico/new.gif) CALCOLO DIRITTO ANNUALE 2011 ![[:new:]](pic/ico/new.gif) NOTA n. 201046 del 30 dicembre 2010 NUOVE ISCRIZIONI
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