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Tutte le imprese attive/inattive iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, anche se poste in liquidazione, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio competente per Provincia. Il diritto è fisso e non frazionabile, pertanto anche un solo giorno di iscrizione nell'anno comporta il pagamento dell'intero tributo. Le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria devono corrispondere un importo commisurato al fatturato realizzato ai fini IRAP nell’anno precedente, mentre le imprese iscritte nella Sezione Speciale devono pagare un importo in misura fissa. Il diritto è dovuto per la sede legale e per ogni unità locale (1), alla/e Camera/e di Commercio di ubicazione. (1) (E' unità locale l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, in genere ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una fase intermedia, quali ad esempio: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici, negozi, filiali, agenzie ecc.) In caso di trasferimento da una provincia ad un'altra o di trasformazione societaria si paga il diritto per la situazione esistente al 1° gennaio, pertanto se, per esempio, un’impresa si trasferisce da Latina a Roma a febbraio 2010 il tributo camerale per l’anno 2010 dovrà essere corrisposto alla Camera di Commercio ove essa è stata iscritta al 1° gennaio, nell’esempio a Latina. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto pubblicato in data 30 gennaio 2010 sulla G.U. n. 24 , ha determinato il diritto annuale da versare obbligatoriamente alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese per l’anno 2010 (ai sensi dell’art. 18 della Legge n.580 del 29 dicembre 1993 e DM 359/2001). Le imprese individuali, a seconda che siano iscritte nella sezione speciale o ordinaria del Registro Imprese, pagheranno un importo differenziato, come da tabella , infatti tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria sono tenute al pagamento di un diritto commisurato al fatturato dichiarato nell'anno 2009, come da tabella di scaglioni di fatturato suddetto. Come si versa: • Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, in maniera telematica (F24 telematico) • E’ possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi, e diritti annuali versati erroneamente presso altre camere). • l'unico elemento che consente l'esatta attribuzione del pagamento effettuato alla ditta è il codice fiscale e non la partita i.v.a., pertanto si prega di compilarlo con attenzione, confrontandolo con quello presente negli archivi camerali (visura Registro Imprese) e provvedere alla correzione qualora dovesse essere costatata una difformità. 1. Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale e non la partita IVA (della Società o della Ditta Individuale), i dati anagrafici e il domicilio fiscale; 2. Indicare nella sezione del modello di versamento "Sezione ICI ed altri tributi locali " nello spazio riservato al "Codice ente"- la sigla automobilistica della provincia della camera di commercio destinataria del versamento (per Latina= LT); 3. Indicare nelle apposite colonne il codice del tributo 3850 e l'anno cui si riferisce il versamento; 4. Indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati". N.B. Se sono dovuti diritti a diverse camere di commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna camera e i relativi codici di riferimento sopra richiesti. Quando si versa: • Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per il 2010, entro i termini previsti dall’art. 2 del DL 15 aprile 2002, n. 63 e s.m.i. (di norma 16 giugno 2010) oppure maggiorando l’importo con lo 0,40% entro trenta giorni dal suddetto termine (16 luglio 2010); tale maggiorazione, versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, va applicata anche in ipotesi di compensazione di crediti. Quanto si versa: I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotati nella sezione speciale, versano, per la sede legale, un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente; l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2009 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa | Soggetti | Modello IRAP 210 | | 1.Società di capitali | Quadro IC Sezione I: Rigo IC1+ Rigo IC5 | | 2.Banche ed altri sogg finanziari | Quadro IC Sezione II: Rigo IC15 + Rigo IC18 | | 3. Società di capitali la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle creditizie o finanziarie | Quadro IC- Sezione I: Rigo IC1 + Rigo IC5 + Rigo IC15 della Sezione II | | 4. Imprese di assicurazione (per il calcolo del fatturato devono far riferimento alla somma dei premi e altri proventi tecnici, e precisamente devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 eII.4 del conto economico, come da Reg. Isvap 4 aprile 2008, n. 22) | Quadro IC – Sezione III | | 5. Persone fisiche esercenti attività commerciali che non hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997) | | Quadro IQ – Sezione I: Rigo IQ1 depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore | | | 6. Persone fisiche esercenti attività commerciali che hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997) | Quadro IQ –Sezione II: Rigo IQ13+Rigo IQ17 | | 7.Società di persone commerciali che non hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997) | Quadro IP – Sezione i: Rigo IP1 depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore | | 8. Società di persone esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997) | Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13+ Rigo IP17 | | 9. Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997) | Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13 + Rigo IP17 + Rigo IP 18 | | 10. Imprese in regime forfetario | Quadro IP – Sezione III: Rigo IP41 | | 11. Società di persone in regime forfetario | Quadro IP – Sezione III: Rigo IP47 | | 12. Società di persone esercenti attività agricola | Quadro IP – Sezione IV: Rigo IP52 | Il fatturato, la cui definizione è prevista dall'art.1, comma 1, lettera f) del DM 11 maggio 2001, n.359, - si ricava dal nuovo modello IRAP - come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n.19320 del 3 marzo 2009 . Con la medesima nota, sono state apportate modifiche sulle modalità di arrotondamento nell’ambito della determinazione dell’importo da versare, soprattutto in presenza di Unità Locali; allo scopo di rendere più agevole tale computo si invita a visionare gli esempi pratici allegati alla nota suddetta. Soggetti e Modello IRAP 1. Società di capitali Quadro IC Sezione I: Rigo IC1+ Rigo IC5 2. Banche ed altri sogg finanziari Quadro IC Sezione II: Rigo IC15 + Rigo IC18 3. Società di capitali la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle creditizie o finanziarie Quadro IC- Sezione I: Rigo IC1 + Rigo IC5 + Rigo IC15 della Sezione II 4. Imprese di assicurazione (per il calcolo del fatturato devono far riferimento alla somma dei premi e altri proventi tecnici, e precisamente devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 eII.4 del conto economico, come da Reg. Isvap 4 aprile 2008, n. 22) Quadro IC – Sezione III 5. Persone fisiche esercenti attività commerciali che non hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997) Quadro IQ – Sezione I: Rigo IQ1 depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore 6. Persone fisiche esercenti attività commerciali che hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997) Quadro IQ –Sezione II: Rigo IQ13+Rigo IQ17 7. Società di persone commerciali che non hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997) Quadro IP – Sezione i: Rigo IP1 depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore 8. Società di persone esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997) Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13+ Rigo IP17 9. Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997) Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13 + Rigo IP17 + Rigo IP 18 10. Imprese in regime forfetario Quadro IP – Sezione III: Rigo IP41 11. Società di persone in regime forfetario Quadro IP – Sezione III: Rigo IP47 12. Società di persone esercenti attività agricola Quadro IP – Sezione IV: Rigo IP52 Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti Con legge n. 99 del 23 luglio 2009 all’art. 44 è previsto che per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, limitatamente al versamento del diritto annuale per l’anno 2009, il fatturato, relativo al periodo d’imposta 2008, di cui all’art. 1, comma1, lettera f) numero 4) del decreto 11 maggio 2001, n. 359 deve essere inteso al netto delle accise. Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 possono, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compensare le somme versate in eccedenza, entro il termine di pagamento dello stesso diritto relativo all’anno successivo. Nel caso in cui tali imprese non si avvalgono di tale facoltà le stesse possono, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 dello stesso decreto n. 359/2001, presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, alla competente Camera di Commercio, richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell’obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. Soggetti non tenuti al pagamento del diritto annuale 2009 Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2009 (salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività); Le imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno 2009 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio 2010; Le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2009 e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2010. Ravvedimento Operoso L'art. 13 del D.Lgs 472/97 prevede l'istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare spontaneamente, ove non vi sia stata prima costatazione ed entro determinati limiti di tempo, violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione. Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione si parla di ravvedimento "breve" con una sanzione pari ad 1/8 dei minimi previsti*, se invece si vuole regolarizzare entro un anno dalla violazione si parla di ravvedimento "lungo" con una sanzione pari ad 1/5 dei minimi edittali*. Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n.3567/c del 16/10/03 ha stabilito che si può applicare il ravvedimento operoso anche nei casi di omesso o tardato versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. -* 2009 il minimo è il 30%- pertanto la sanzione per ravvedimento breve è il 3,75% mentre per ravvedimento lungo è il 6%. *Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 20 dicembre 2009 ha chiarito che la modifica disposta dal comma 5 dell’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 non abbia un automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 6 del decreto n.54/2005, il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili. Il 16 giugno 2010 è l’ultimo giorno per avvalersi del ravvedimento operoso relativo al pagamento del diritto annuale 2009. In caso di versamenti incompleti il ravvedimento dovrà essere calcolato diversamente a seconda del periodo in cui il primo versamento è stato eseguito. Infatti se il pagamento originario è stato fatto entro il 16 giugno, la sanzione dovrà essere conputata solo sul pagamento omesso, mentre se il versamento originario è eseguito dopo tale data la sanzione base sarà applicata sull'intero importo dovuto. I codici tributo sono: 3850 per il diritto annuale 3851 per gli interessi legali 3852 per la sanzione ridotta Dal 1° gennaio 2010 gli interessi legali passano dal tre all'uno per cento Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 4 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali (di cui all'art. 1284 del Codice Civile), a decorrere dal 1° gennaio 2010 - passa dal 3% all' 1% in ragione d'anno. Tale riduzione ha effetto anche in sede di conteggio degli importi da versare a titolo di ravvedimento operoso. In caso di ravvedimento, oltre al tributo dovuto e alle sanzioni, il contribuente deve pagare l'interesse legale applicanzo le seguenti aliquote: - dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 il tasso da applicare è pari al 3% - dal 1 gennaio 2010 il tasso di interesse da applicare è pari all'1%. Rimborsi per diritto annuale Il Decreto 11 maggio 2001 stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza, è possibile fare istanza di rimborso alla competente camera di commercio, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. La domanda dovrà contenere, oltre ai dati identificativi dell’impresa e degli importi richiesti, anche la dichiarazione con la quale si assicura che per il recupero del medesimo credito non si faccia uso dell’istituto della compensazione. Sanzioni Si rammenta che, in caso di versamento tardato, omesso e/o insufficiente saranno applicate sanzioni amministrative da un minimo del 10% ad un massimo del 100%. Versamenti tardivi: i versamenti eseguiti entro i 30gg successivi alla scadenza omettendo la maggiorazione dello 0,40% oppure senza ravvedimento breve (3,75%). Sanzione fissa del 10%. Versamenti omessi: tutti i versamenti non eseguiti, incompleti o con un ritardo superiore ai 30gg (sanzione variabile dal 30 al 100%). | Violazione | Sanzione Fissa | Incremento | | 1) tardato pagamento*: per pagamenti eseguiti per intero ma con un ritardo di 30 giorni dalla scadenza (di norma 16 giugno) e senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. | 10% sull’intero importo dovuto | ------------ | 2) omesso versamento*: | | | | A | Versamento eseguito per intero ma con un ritardo superiore a 30 giorni dalla prima data di scadenza (ad esempio scadenza originaria 16 giugno, versamento eseguito in data 18 luglio). | 30% sull’intero importo dovuto | | | B | Versamento non eseguito | | |